ASSOCIAZIONE “AMICI DEL TEATRO CARLO FELICE E DEL CONSERVATORIO NICCOLÒ PAGANINI”

“Amici del Teatro Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini- APS”: ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE – Adeguamenti ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017, e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, l’Associazione di Promozione Sociale, ente di Terzo settore, denominata: “Amici del Teatro Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini”, di seguito indicata come Associazione.

1.2 In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “Associazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, può essere correttamente identificata anche con la denominazione “Amici Carlo Felice e Conservatorio – APS”.

1.3 L’Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dalle ACLI APS, di seguito anche denominata “Associazione Nazionale” – Associazione di Promozione Sociale e Rete associativa di Terzo settore – di cui condivide pienamente – ed espressamente accetta – il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di enti di Terzo Settore, in particolare ai sensi dell’art.35 D. Lgs. 117/2017.

1.4 L’Associazione, pertanto – nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle ACLI APS – è riconosciuta ed affiliata alle ACLI medesime e ricompresa tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell’Interno con apposito Decreto dell’8 agosto 1947.
In particolare l’Associazione rappresenta il livello di Articolazione di base delle ACLI APS medesime.

1.5 In relazione all’utilizzo del nome, loghi e marchi delle ACLI l’Associazione accetta espressamente ed integralmente l’apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle ACLI impegnandosi al suo pieno rispetto.

Articolo 2 – SEDE

2.1 L’Associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’Organo di amministrazione detto anche Presidenza e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 –  FINALITÀ

3.1 L’Associazione ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

3.2 L’Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e Associazione di promozione sociale, con l’intento di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, nei termini esclusivi o principali definiti dalla legge, delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 117, a favore dei propri associati, o di terzi, in utonomia n conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libertà di ognuno, in armonia con quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017.

3.3 In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell’Associazione favorire lo sviluppo culturale e civile, tanto dei propri soci che dell’intera comunità, attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità quale strumento di formazione e riproduzione dei legami della partecipazione e delle relazioni solidali, del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui, anche attraverso il sostegno di espressioni e produzioni di animazione culturale e artistica, di spettacolo amatoriale.

3.4 L’Associazione si propone di favorire l’aggregazione e l’associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arti e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l’aumento della sensibilità sociale e solidale nonché l’aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l’obiettivo di incentivarne il protagonismo e lo spirito d’iniziativa sia verso l’organizzazione diretta di eventi, di manifestazioni e di attività musicali, artistico-culturali e di spettacolo, sia verso l’organizzazione nel settore specifico di un vero e proprio movimento di critica e di opinione.

3.5 L’Associazione si prefigge di curare la sensibilizzazione, l’interesse, la formazione e l’informazione in merito all’impegno sociale, alla cultura e alle arti, per favorire la crescita e l’esigenza culturale dei cittadini e realizzare iniziative specifiche di raccolta e produzione della documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l’approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l’interesse della comunità e di soddisfarne le esigenze.

3.6 Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, formative, ludico-sociali, di partecipazione, volontariato e solidarietà, di aggregazione delle persone e di coesione sociale, di supporto ed apertura alle comunità, ai nuclei sociali e familiari, di condivisione di esperienze, come momento di crescita, formazione, sostegno o appagamento culturale, sociale, civile, etico e spirituale, o come azione sociale di ristoro, contrasto e/o contenimento di forme ed espressioni di intolleranza, di esclusione, di violenza, di deriva etica e culturale, di ingiustizia, di discriminazione e rifiuto dell’altro, di emarginazione, di solitudine forzata e marginalità sociale.

3.7 L’Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire, come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo, iniziative musicali ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, turistiche.

3.8 L’Associazione ispira le norme del proprio Ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Articolo 4 – ATTIVITÀ

4.1 L’Associazione può svolgere tutte le attività necessarie per il perseguimento ed il rggiungimento degli scopi di cui all’art. 3 che precede.

4.2 L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale del d.lgs. 117/2017 – di cui all’art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;
  2. prendere iniziative che possano essere utili allo sviluppo, alla divulgazione e al sostegno delle attività della Fondazione Teatro Carlo Felice e del Conservatorio N. Paganini.
  3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni – di cui all’art. 5 comma 1, lettera f, del d.lgs. 117/2017

4.3 Altresì, l’Associazione promuove insieme ad ACLI Genova e tramite la Rete associativa le seguenti attività d’interesse generale: formazione extra scolastica,

4.4 L’Associazione, in osservanza del principio di cui al precedente 4.2, può svolgere attività diverse di cui all’art.6 del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 secondarie strumentali rispetto alleattività di interesse generale. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza dell’Organo di amministrazione detta anche Presidenza.

4.5 Le attività dell’Associazione sono svolte in favore dei propri associati, o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4.6 L’organizzazione di concerti ed eventi musicali costituisce il tratto caratterizzante dell’Associazione e dei suoi aderenti, ma rappresenta anche l’opportunità e l’appuntamento ricorrente per promuovere nella comunità locale una costante attenzione alla cultura musicale, ispiratrice di differenti sensibilità ma comunque orientate all’integrazione sociale, al benessere personale e all’arricchimento culturale.

4.7 L’Associazione organizza le proprie Attività con la massima competenza possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, volendo contribuire, in particolare nei giovani, alla diffusione di valori artistici, culturali e sociali dello spettacolo d’arte e della musica dal vivo di qualità, soprattutto attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli finalizzati a fare di ogni espressione artistica un’esperienza di integrazione e valorizzazione di un patrimonio culturale comunque condiviso.

4.8 L’Associazione intende organizzare e gestire animazione ricreativa, animazione culturale, attività formative, delle tradizioni popolari, della musica, della poesia, della letteratura, promuovere azioni di cittadinanza attiva.

4.9 Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4.10 L’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. sia nell’ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell’ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 – ATTIVITA’ DIVERSE

5.1 L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale rimesse all’individuazione dell’Organo di amministrazione detta anche Presidenza, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

5.2 L’Associazione su iniziativa della Presidenza, può – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – nell’osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:

  1. organizzare viaggi e soggiorni turistici;
  2. organizzare attività formative;
  3. effettuare raccolte pubbliche di fondi;
  4. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

Articolo 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

6.2 Gli associati dell’Associazione hanno il diritto di:

  1. partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da tre mesi nel Libro degli associati, nonché essendo in regola con il versamento della quota associativa;
  2. godere del pieno elettorato attivo e passivo, cioè eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
  3. essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  4. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli Organi sociali e ai sensi di legge;
  5. recedere dall’appartenenza all’Associazione;
  6. esaminare i Libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione detto anche Presidenza.

6.3 Gli associati dell’Associazione hanno il dovere di:

  1. rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento di esecuzione;
  2. rispettare le delibere degli Organi sociali;
  3. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
  4. versare la quota associativa secondo l’importo e nei termini temporali annualmente stabiliti dall’Organo di amministrazione detto anche Presidenza;
  5. non arrecare danni morali o materiali all’Associazione.

Articolo 7 – PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

7.1 L’Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l’elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

7.2 Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che accettano le regole dettate dal presente Statuto, i Regolamenti approvati dagli Organi competenti e che, indicando le motivazioni dell’adesione e le disponibilità di impegno, fanno richiesta di adesione all’Organo di amministrazione detto anche Presidenza che delibera, in merito, alla prima seduta utile.

7.3 Possono assumere la qualità di socio, associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

7.4 Possono altresì assumere la qualità di socio, altre Associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e, comunque, rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

7.5 L’ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell’aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L’Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all’azione sociale, solidaristica, civica.

7.6 L’ammissione a socio avviene previa domanda scritta dell’interessato all’Organo di amministrazione detto anche Presidenza. L’Organo, anche attraverso un Collegio a ciò delegato, decide in merito entro 15 giorni e alla prima seduta utile delibera al riguardo: in assenza di delibera e trascorso il tempo fissato, la domanda si intende comunque definitivamente accettata, con effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. La deliberazione è annotata nel Libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo di amministrazione.

7.7 L’Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

7.8 I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L’elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull’osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di attuazione di esso.

7.9 Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

  1. dimissioni volontarie presentate all’Organo di amministrazione o al Presidente per iscritto;
  2. mancato versamento della quota associativa nei termini previsti dall’art. 6.3.4;
  3. morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  4. esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione
  5. attività contrarie agli interessi dell’Associazione e che, comunque, abbiano creato danni, anche morali, ad essa.

7.10 L’Organo di amministrazione detto anche Presidenza, nel caso ricorrano gravi motivi, sempre con delibera motivata può decretare l’esclusione del socio.
Dell’applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

7.11 Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell’associato in caso di recesso.

7.12 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 8 – VOLONTARI

8.1 L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLI.
L’Associazione accoglie l’impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

8.2 Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

8.3 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Articolo 9 – ORGANI SOCIALI

9.1 Sono Organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei soci
  • Organo di amministrazione detto anche Presidenza
  • Presidente
  • Revisore legale dei conti (nominato al verificarsi dei presupposti di cui all’art. 31 del d.lgs. 117/2017).

9.2 Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Articolo 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1 L’Assemblea dei soci è l’Organo sovrano dell’Associazione, di cui regola l’attività.
E’ composta da tutti i soci dell’Associazione che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell’esercizio del voto, è retta dal principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile.

10.2 In relazione all’attività dell’Assemblea in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 21, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell’Associazione Nazionale, nonché al Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

10.3 L’Assemblea dei soci, fermo restando quanto disposto dal precedente comma, delibera su:

  1. nomina e revoca i componenti degli Organi sociali, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e con le modalità definite dal Regolamento di esecuzione dello Statuto;
  2. elezione dell’Organo di amministrazione detto anche Presidenza ogni quattro anni;
  3. nomina ogni quattro anni dei componenti dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni di Legge stabilite, rispettivamente, all’articolo 30 e all’articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
  4. indirizzi dell’azione della Presidenza e verifica del relativo operato;
  5. approvazione annuale del Bilancio di esercizio secondo le forme previste dalla Legge, ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all’art. 13, co. 2, del d.lgs. 117/2017, può redigere il Bilancio nella forma del Rendiconto per cassa e la Relazione di missione;
  6. approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
  7. modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti attuativi dello statuto;
  8. scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  9. ogni altro oggetto attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Anche in deroga a quanto diversamente previsto nel presente Statuto, in caso di convocazione del Congresso provinciale l’Organo di Amministrazione elegge i delegati secondo l’apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale delle ACLI e specificato dal Consiglio regionale e da quello provinciale.

10.4 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

10.5 Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del Bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

10.6 È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, sms e similari.

10.7 L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un terzo degli associati o quando l’Organo di amministrazione detto anche Presidenza lo ritenga necessario.

10.8 I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

10.9 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da tre mesi nel Libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno sociale in corso.

10.10 Ciascun associato ha un voto. Alla categoria di soci di cui al precedente articolo 7.3 possono tuttavia essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l’Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

10.11 Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.

10.12 L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

10.13 L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

10.14 L’Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati In seconda convocazione la stessa si intenderà validamente costituita con la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

10.15 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

10.16 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell’Assemblea e di trarne copia.

Articolo 11 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE detto anche PRESIDENZA

11.1 L’Organo di amministrazione detto anche Presidenza governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

11.2 L’Organo di amministrazione detto anche Presidenza è eletto dall’Assemblea tra i soci ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea

11.3 In relazione all’attività dell’Organo di Amministrazione detto anche Presidenza in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art.21, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell’Associazione nazionale, nonché al Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

11.4 L’Organo di Amministrazione detto anche Presidenza, fermo restando quanto disposto dal precedente comma, ha i seguenti compiti:

  1. eleggere, al suo interno, il Presidente e il vice- Presidente;
  2. sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento;
  3. predisporre il Bilancio d’esercizio o il Rendiconto di cassa e, se previsto, il bilancio sociale, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea e curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  4. formulare i programmi di attività sociale, realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  5. individuare e attuare le attività diverse di cui all’art. 5 del presente Statuto;
  6. documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella Relazione di missione di cui al precedente art. 10.3 lett. f);
  7. curare la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;
  8. decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l’Associazione,
  9. deliberare sulle modalità di gestione del Tesseramento;
  10. predisporre i Regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
  11. deliberare circa l’ammissione dei soci,
  12. curare la gestione di tutti i beni mobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  13. decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
  14. deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell’Assemblea dei soci.
  15. adempiere agli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

11.5 Fermo restando quanto disposto dall’art. 11.3, l’Organo di amministrazione detto anche Presidenza è composto da un numero dispari di membri tra un minimo di tre e un massimo di undici e il mndato non può superare i quattro anni. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Con Regolamento di esecuzione dello Statuto possono essere stabiliti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori, anche in linea con il successivo art. 21. Tutti i componenti dell’Organo di amministrazione detto anche Presidenza sono rieleggibili

11.6 L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, la parità di voti comporta la reiezione della proposta. Qualora, in riunione successiva dell’Organo, la stessa o analoga proposta riproduca un’ulteriore parità di voti, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

11.7 L’Organo di Amministrazione detto anche Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

11.8 La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o sms o similari, con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

11.9 L’ingiustificata assenza di un componente a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun componente decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

11.10 Riguardo gli specifici compiti di garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, il regolare e solerte svolgimento del Tesseramento sociale, la cura e la tenuta dei Libri sociali, nonché ogni qual volta ne rinvenga la necessità, l’Organo di amministrazione detto anche Presidenza può costituire Gruppi di lavoro o Collegi attinenti a specifiche esigenze legate all’attività dell’Associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole, anche attraverso Regolamenti interni.

11.11 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

11.12 Delle deliberazioni viene redatto verbale. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta, secondo le modalità dell’art. 17 del presente Statuto e definite in apposito Regolamento.

11.13 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta in relazione alla carica ricoperta.

11.14 È facoltà del componente dell’Organo di amministrazione detto anche Presidenza rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione dell’Organo e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione dell’Organo di amministrazione/Presidenza mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione dell’Organo. L’Organo di amministrazione detto anche Presidenza valuta l’opportunità di convocare un’apposita Assemblea per l’elezione del nuovo componente o di rimandare l’adempimento alla prima riunione utile dell’Assemblea dei soci.

11.15 L’Organo di amministrazione detto anche Presidenza decade quando venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall’Assemblea dei soci. In tutti i casi in cui risulti decaduta, l’Organo di amministrazione detto anche Presidenza uscente deve contestualmente convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni. L’Assemblea deve essere convocata entro 20 giorni dall’avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi, la Presidenza dimissionaria permarrà in carica con poteri limitati all’ordinaria amministrazione.

11.16 Possono essere candidati all’elezione nella Presidenza tutti i soci dell’Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi. Non possono far parte dell’Organo di amministrazione detto anche Presidenza coloro che hanno cariche direttive o incarichi equipollenti in altre associazioni aventi oggetto sociale affine al nostro a giudizio insindacabile dell’Organo di Presidenza.

11.17 L’elezione dell’Organo di Amministrazione detto anche Presidenza avviene per alzata di mano, quando i candidati siano in numero uguale o inferiore ai componenti da eleggere e tale modalità sia richiesta da almeno i 2/3 dei soci presenti in Assemblea. In assenza di tali condizioni, l’elezione della Presidenza avviene a scrutinio segreto, con scheda di votazione riportante in ordine alfabetico i nominativi dei candidati. Se le liste presentate e riportate su scheda non contengono complessivamente il numero dei componenti la Presidenza da eleggere, i soci possono votare anche nominativi non compresi nella scheda di votazione.
Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità della Presidenza dell’Assemblea e dei due segretari che lo coadiuvano. Per l’attribuzione dei posti nell’Organo di amministrazione detto anche Presidenza, a scrutinio ultimato, viene stesa una graduatoria generale di tutti i candidati. Vengono proclamati eletti i candidati più votati, fino alla concorrenza del totale dei componenti la Presidenza. In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

11.18 La nuova Presidenza eletta dall’Assemblea dei soci, è convocata dal primo eletto entro 15 giorni, per eleggere il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il componente responsabile all’amministrazione ed attribuire ulteriori incarichi specifici agli altri componenti.

11.19 Per iniziativa di almeno un terzo dei soci dell’Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

    1. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
    2. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all’elezione della nuova Presidenza. La Presidenza dell’Associazione deve convocare, entro 20 giorni, l’Assemblea dei soci con all’ordine del giorno:
      1. presentazione, discussione e votazione della mozione di sfiducia;
      2. eventuale elezione della nuova Presidenza.

La mozione è votata a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

Articolo 12 – IL PRESIDENTE

12.1 Il Presidente dell’Associazione, che è anche presidente dell’Assemblea e dell’Organo di amministrazione detto anche Presidenza, è eletto da quest’ultimo Organo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’Organo.

12.2 In relazione all’attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del presente Statuto.

12.3 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e dell’Organo di amministrazione detto anche Presidenza (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo all’Organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

12.4 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

12.5 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

12.6 Fermo restando quanto disposto dall’art. 12.2, l’Organo di amministrazione detto anche Presidenza può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

12.7 Il Presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione detto anche Presidenza del quale fa parte ed è rieleggibile.
Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall’incarico dovrà formalizzarle per iscritto all’interno della riunione dell’Organo oppure dell’Assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

12.8 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, l’Organo di amministrazione è convocato dal Vice-Presidente per eleggere un nuovo Presidente all’interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro, secondo le norme stabilite all’articolo 11 dello Statuto.

Articolo 13 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 30 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma, anche sulla base di Regolamento di esecuzione dello Statuto.

13.2L’Organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  • attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

13.3 L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.4 Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 31 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Articolo 14 – RISORSE ECONOMICHE

14.1. L’Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  1. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall’Organo di amministrazione deto anche Presidenza e ratificata dall’Assemblea;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

14.2 L’Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Articolo 15 – BILANCIO DI ESERCIZIO

15.1 L’esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno di ogni anno.

15.2 I documenti relativi al Bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, in particolare nelle forme previste dall’art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

15.3 Il Bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione detto anche Presidenza nelle forme di Legge e in linea con i commi 2 e 3 del D. Lgs. 117/2017; viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il consuntivo e, comunque, approvato in data precedente al termine previsto per il deposito del bilancio nel RUNTS, termine fissato al 30 giugno di ogni anno. L’Organo di amministrazione detto anche Presidenza, in apposita Relazione, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 5 del presente Statuto. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

15.4 Se l’Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del Bilancio di cui al precedente art. 15.3, il Rendiconto per cassa. In tal caso la Relazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al già citato art. 5, dovrà essere annotata in calce a tale Rendiconto.

15.5 Copia del Rendiconto deve essere tenuto a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

15.6 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16 – BILANCIO SOCIALE

16.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 17 – LIBRI SOCIALI

17.1 L’Associazione istituisce e aggiorna, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, i Libri sociali, ossia:

  1. il Libro dei soci
  2. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, anche congressuali;
  3. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;

17.2 I Libri sono tenuti a cura dell’Organo di amministrazione detto anche Presidenza, che può a ciò delegare un suo componente o uno specifico Collegio.
Gli associati hanno diritto di visionare i Libri sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento di esecuzione dello Statuto e comunque:

  • formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l’Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura;
  • i libri sono messi a disposizione del solo richiedente;
  • il richiedente può fare istanza per avere copia estratta, a sue spese, di una specifica parte del libro.

17.3 I Libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

  1. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
  2. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

Articolo 18 – DESTINAZIONE PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

18.1 L’Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.

18.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.

18.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

19.1 L’Assemblea dei soci convocata in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

19.2 In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

19.3 In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione i suoi beni patrimoniali di proprietà si trasferiscono, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, a Enti di assistgenza, beneficenza e/o musicali secondo le indicazioni dell’assemblea.

19.4 Ove il trasferimento di cui al comma 3 non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20 – STATUTO

20.1 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

20.2 Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Articolo 21 – DISPOSIZIONI FINALI

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme contenute nel Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni ed aggiornamenti nonché nella Legislazione nazionale e regionale vigente in materia di Associazionismo di Promozione Sociale.

21.2 Per tutto ciò non espressamente regolamentato dal punto precedente si fa riferimento anche alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI, da considerare a tutti gli effetti di legge quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto.